Gli obblighi per il rischio di caduta nei lavori in quota e sottoquota

Un approfondimento sul rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota e nei lavori "sottoquota" con riferimento alla normativa vigente.


Ci si è sempre chiesti cosa si deve intendere per caduta dall'alto, come definire l' ''alto" ed a partire da quale altezza è necessario proteggersi dalla caduta dall'alto.

Con il D.Lgs. n. 235/2003 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori delle attrezzature di lavoro utilizzate per l'esecuzione dei lavori temporanei in quota, era stata introdotta in Italia per la prima volta la definizione dei lavori in quota individuati come "un' attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile".

In realtà il riferimento alla misura dei due metri, quando si parla di rischio di caduta dall'alto, c'è sempre stato nelle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare in quelle relative alla sicurezza nelle costruzioni di cui al D.P.R. n. 164/1956 il quale con l'art. 16 ebbe a disporre in particolare che "nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose".

Sull'interpretazione da dare al contenuto di detta norma, si è sempre discusso nel senso che ci si è sempre chiesti, considerato che il legislatore finalizzava l'applicazione della misura di sicurezza esplicitamente alla eliminazione "dei pericoli di caduta di persone o di cose", se per l'altezza di 2 metri era da intendersi la quota alla quale venivano effettuati i lavori, corrispondente sostanzialmente alla posizione del piano di calpestio sul quale lo stesso viene a trovarsi.

La corte di Cassazione si è espressa prevalentemente sostenendo che ciò che contava ai fini dell'applicazione di tale articolo era l'altezza alla quale si stavano svolgendo i lavori e non anche quella del piano di calpestio sul quale si trova il lavoratore, ma non sono mancate comunque espressioni della stessa Corte di Cassazione  orientate nel senso contrario.

Lo stesso D.P.R. n. 164/1956 in verità aveva fatto riferimento ai lavori eseguiti ad un'altezza maggiore di 2 metri e alle misure di protezione da adottare "gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto, di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di un metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa ed aderente al tavolato".

Negli anni a seguire è stato emanato il D.Lgs. n. 81/2008 (in sostituzione del vecchio DPR n. 164/1956) e successivamente corretto ed integrato nel 2009 con il D.Lgs. n. 106/2009, questo per porre fine alle varie interpretazioni; il Decreto 106/2009 recita così: 

"nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte d eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose confeormemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII".

Nessun dubbio quindi sussiste più sul campo di applicazione riferito ai lavori per i quali viene richiesta una protezione al fine di evitare la caduta dall'alto di persone o cose. Questa conclusione non porta a pensare che nel caso in cui un lavoratore che opera su un piano di calpestio posto ad altezza inferiore a 2 metri "sottoquota", non vadano adottate ugualmente delle misure di sicurezza.

Non si riscontra una definizione di posti di lavoro "sopraelevati" nel decreto del 2009, ma in altri articoli dello stesso si legge che "le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone" ...per cui in definitiva si può pensare che per luogo sopraelevato possa essere inteso un posto di lavoro che si trovi già ad un'altezza che superi i 50 centimetri dal suolo e che quindi già a partire da quell'altezza è necessario che il posto di lavoro sia protetto sui lati aperti.


Fonte: www.puntosicuro.it


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