Una sentenza relativa a lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto si sofferma sulla responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori per mancata contestazione.
IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Obblighi fondamentali
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), è il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.lgs. 81/2008.
Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettere d-e-f, del D. Lgs. n. 81/2008, ha l'obbligo di controllare il rispetto del piano di sicurezza e coordinamento PSC, e dei POS, da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi, e di proporre al Committente o al responsabile dei lavori (che negli appalti pubblici è il responsabile del procedimento), la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.
Il coordinatore per l'esecuzione durante la realizzazione dell'opera (art. 92 c. 1 D. Lgs. n. 81/2008) è obbligato ad assicurare l'applicazione concreta delle disposizioni e delle procedure di lavoro contenute nel piano di sicurezza e coordinamento «tramite opportune azioni di coordinamento» (art. 92 c. 1 cit.), e deve adeguare tale piano e il fascicolo di informazioni utili per la prevenzione dei rischi all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche che possono intervenire successivamente.
Durante la realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede dunque ad assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, ad adeguare il Fascicolo di cui all'articolo 100 D.Lgs. 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
Compiti specifici del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono (art. 92 d.Lgs. n. 81/2008):
a) "verificare, con opportune azioni[concrete e in forma scritta - Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703] di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 d. Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro" (art. 92 comma 1 lett. a D. Lgs. n. 81/2008): " ai fini dell'attuazione della direttiva 92/57/ CEE in materia delle prescrizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili, il legislatore del 1996 ha ritenuto opportuno non solo delineare in termini più specifici gli obblighi dei committenti e dei responsabili dei lavori ma anche ampliarne il contenuto statuendo che essi sono tenuti a svolgere una funzione di supercontrollo, verificando che i coordinatori adempiano agli obblighi su loro incombenti qual è quello consistente, non solo nell'assicurare - come nel testo normativo originario - ma anche nel verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro." [Cassazione Penale, Sez. 4, 4 gennaio 2011, n. 99];
b) "verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs. 81/2008, ove previsto, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza" (art. 92 comma 1 lett. b D. Lgs. n. 81/2008);
c) "organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione", sempre in forma scritta secondo la giurisprudenza di legittimità (art. 92 comma 1 lett. c D. Lgs. n. 81/2008);
d) "verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere" (art. 92 comma 1 lett. d D. Lgs. n. 81/2008);
e) "segnalare al committente o al responsabile dei lavori [ove esistente, ma nulla impedisce al CSE di effettuare una segnalazione ad entrambi i soggetti], previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D. Lgs. n. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 D. Lgs. n. 81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro" (art. 92 comma 1 lett. e D. Lgs. n. 81/2008). Occorre osservare che da un punto di vista pratico il CSE che nutra il fondato timore che il responsabile dei lavori resti inattivo di fronte alla sua segnalazione ben potrebbe inviarla simultaneamente anche al committente;
f) "sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate" (art. 92 comma 1 lett. f D. Lgs. n. 81/2008).
L'obbligo di cui alla lettera f) è particolarmente importante, perché individua la posizione di garanzia del CSE nel potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose, il che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose.
In considerazione di tale potere la Cass. Pen. Sez. IV 26 maggio 2004, Cunial, ha confermato la condanna di un coordinatore per l'esecuzione ritenuto responsabile di omicidio colposo commesso con la violazione degli obblighi in esame per essere venuto meno "all'obbligo di modificare il piano di sicurezza in conseguenza della modifica dell'iter dei lavori e di sospendere, stante la gravità e l'imminenza del pericolo del crollo, l'operazione di scanalatura che il deceduto stava effettuando sul muro privo di qualsiasi puntellatura o ancoraggio". Nel motivare la condanna la Sez IV ha aggiunto che la legge "ha introdotto la figura del coordinatore per l'esecuzione al fine di assicurare, nel corso dell'effettuazione dei lavori stessi, un collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l'organizzazione della sicurezza in cantiere" e che, in particolare, la norma "affida espressamente al coordinatore il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, con l'obbligo di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni".
2. Obblighi ulteriori
Nei casi di cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui sopra, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo per i lavori successivi (art. 92 comma 1 bis D. Lgs. n. 81/2008).
Occorre sottolineare che il compito prioritario e fondamentale del Coordinatore per l'esecuzione è quello "di acquisire gli elementi in grado di caratterizzare, sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione, la qualità della/e impresa/e aggiudicataria/e dell'appalto". Difatti l'idoneità tecnico-professionale non è data una volta per tutte, ma è soggetta a variazioni eventuali correlate all'andamento dei lavori, e può anche venir meno, circostanza che il CSE dovrà adeguatamente verificare.
Come è noto le imprese, nonché le imprese o i lavoratori autonomi che parteciperanno ad eventuali subappalti, dovranno dimostrare la loro idoneità tecnica e professionale anche attraverso la produzione dei documenti contenuti nel seguente elenco, da considerarsi indicativo e non esaustivo:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- dichiarazione sul tipo di contratto di lavoro applicato;
- dichiarazione sul rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;
- Piano Operativo di Sicurezza (POS) per i soggetti obbligati, che contenga quantomeno:
- elenco delle macchine, degli impianti e degli apprestamenti che verranno utilizzati in quel cantiere con descrizione, per ognuno, del livello di sicurezza raggiunto (marchio CE, verifica di rispondenza alle norme tecniche di sicurezza, libretto del ponteggio, libretto degli impianti di sollevamento, per il controllo periodico delle funi, per i ponteggi, per gli apparecchi a pressione ecc...). Per il rischio elettrico verrà richiesto all'impresa di fornire copia delle denunce e delle certificazioni obbligatorie;
- elenco delle sostanze e preparati pericolosi che verranno utilizzati in quel cantiere con fornitura, per ognuno, delle schede di sicurezza;
- individuazione analisi e valutazione dei rischi specifici per quel cantiere con individuazione delle soluzioni preventive da adottare [l'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 - 2. - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO - 2.1. - Contenuti minimi afferma, al punto 2.1.1.,che "il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto e"2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: (...)
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze".
Il PSC è un piano che contiene la valutazione dei rischi concreti, chi redige PSC in modo diverso sta violando la legge.];
- rapporto di valutazione del rumore;
- documentazione in merito alla formazione e all'informazione fornite ai lavoratori;
- documentazione inerente l'idoneità lavorativa specifica dei lavoratori impiegati;
- copia del registro degli infortuni
- eventuale altra documentazione di sicurezza richiesta dalla norma (es. disegno esecutivo e progetto del ponteggio, programma delle demolizioni, piano dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, etc.).
Il Coordinatore per l'esecuzione valuterà la documentazione fornita per meglio conoscere il livello di affidabilità delle impresee su questo eventualmente relazionare al Committente, o al responsabile dei lavori.
Fonte: www.puntosicuro.it
CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI SISTEMI LINEA VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO PER LA SICUREZZA NEI LAVORI IN QUOTA.
VI RICORDIAMO I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE 2017 , PER TENERTI AGGIORNATO E IN REGOLA CON LA NORMATIVA VIGENTE. MAGGIORI INFORMAZIONI AL
N. 0438/842493 oppure scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.